La prima legge sul lavoro minorile

Lo sfruttamento della mano d’opera infantile assunse forme così allarmanti – in seguito al processo di industrializzazione – da indurre i governi ad intervenire repentinamente: tuttavia si dové attendere fino al 1831 per vedere attuati i provvedimenti che l’opinione pubblica più illuminata sollecitava già da tempo. Nel 1816 Robert Owen (imprenditore e sindacalista gallese di cui abbiamo parlato in precedenza) denunziò dinanzi ad una commissione parlamentare i danni irreparabile che il prolungato orario di lavoro nelle fabbriche arrecava allo sviluppo fisico e mentale dei minori. A partire dal 1822 il governo Peel dettò norme sul lavoro minorile all’interno delle fabbriche, ma esse vennero del tutto disattese. La prima vera legge sul lavoro è quella del 15 ottobre 1831, che riguarda nello specifico il lavoro minorile nelle fabbriche di filati e di tessuti. Essa fissò una precisa regolamentazione al fine di preservare la salute e la moralità degli operai di ambo i sessi inferiori a 21 anni, mentre prescrisse contemporaneamente l’assoluto divieto di impiegare i ragazzi di età inferiore ai nove anni.

Da ‘English Historical Documents’ si legge testualmente:
“Legge per abrogare le disposizioni riguardanti gli apprendisti ed altri minori impiegati nelle fabbriche di filati e di tessuti di cotone e sostituirvi nuovi provvedimenti […]
II. E atteso che è diventato recentemente abituale nelle fabbriche di filati e di tessuti di cotone impiegare un gran numero di persone di ambo i sessi fino a tarda notte, e in molti casi per tutta la notte; e che son diventate necessarie delle norme ben definite per preservare la salute e la moralità di dette persone; sia anche pertanto stabilito per legge che dal 1° novembre 1831, e dopo, nessuna persona al di sotto dei 21 anni di età potrà lavorare di notte, cioè tra le ore 8,30 della sera e le 5,30 del mattino, in nessun cotonificio del Regno Unito, dove si adoperi vapore o acqua per la messa in moto e il funzionamento di macchine in siffatte fabbriche di filati o di tessuti di cotone.
III. Che nessuna persona al di sotto dei 18 anni sarà impiegata in tali cotonifici, in qualsiasi specie di lavoro, nel torcere, filare, cardare o tessere il cotone, o in qualsiasi modo preparare o lavorare tale materiale, o in ripulire qualsiasi macchina o congegno, per più di 12 ore in qualsiasi giorno, o per più di 9 ore di sabato.
IV. Che a tutte cotali persone sarà concesso, nel corso di ogni giorno, non meno di un’ora e mezza per i pasti.
[…]
VIII. Che nessun ragazzo, fino all’età di 9 anni, potrà essere impiegato in nessuna specie di lavoro”.

Senza dubbio questi disegno di legge sul lavoro minorile segnò un importante passo in avanti verso la conquista di una società più equa e civile.

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