La Costituzione degli Stati Uniti d’America

Al di là delle vicende belliche, si rende necessario il sottolineare con forza quello che può esser considerato l’atto costitutivo degli Stati Uniti d’America, ovvero l’approvazione (il 4 luglio 1776) da parte dei delegati delle tredici colonie ribelli riunitisi in congresso a Philadelphia della DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, redatta da un giovane avvocato della Virginia, Thomas Jefferson.
Il documento contiene evidenti richiami ai principi illuministi di uguaglianza e libertà. La Dichiarazione è informata ai concetti e al linguaggio del deismo (la legge di natura; il Dio della natura; il Supremo Giudice dell’Universo), ma non mancarono accenti religiosi, che risentono della tradizione puritana dei Padri Pellegrini. Evidente è l’influsso delle dottrine egalitarie pronunciate da Rousseau, ma altrettanto evidente appare il richiamo a Locke, là dove si vuole giustificare la ribellione – Ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni mette in piena evidenza il disegno di ridurre un popolo alla soggezione di un dispotismo assoluto, esso ha il diritto e il dovere di abbattere un simile governo e di provvedere con nuove garanzie alla propria sicurezza futura-.
Cito doverosamente, qui di seguito, un celebre passo della Dichiarazione di Indipendenza Americana:
-Quando, nel corso delle vicende umane, diventa per un popolo una necessità lo spezzare i vincoli politici che l’uniscono con un altro ed il pretendere tra le potenze della terra quel posto separato ed equo a cui gli danno diritto le leggi di natura e il Dio della natura, un conveniente rispetto alle opinioni dell’umanità gli impone di dichiarare quali sono le cause che lo costringono alla separazione. Reputiamo di per sé evidentissime le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che il creatore li ha investiti di certi diritti inalienabili; che tra questi sono la vita, al libertà e la ricerca della felicità; che per garantire tali diritti furono istituiti fra gli uomini i governi, i quali ritraggono i loro poteri dal consenso dei governati; che quando una forma qualsiasi di governo è dannosa a quei fini giusti, il popolo ha diritto di abolirla o di mutarla, istituendo un nuovo governo e dando a questo per fondamento quei principi e quell’ordinamento di poteri che al popolo stesso sembrino più adatti a provvedere alla propria sicurezza e felicità […] Ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni […] mette in piena evidenza il disegno di ridurre un popolo alla soggezione di un dispotismo assoluto, esso ha il diritto e il dovere di abbattere un simile governo e di provvedere con nuove garanzie alla propria sicurezza futura […] Per conseguenza, noi, rappresentanti degli Stati Uniti d’America, adunati in congresso generale, […] pubblichiamo e dichiariamo solennemente a nome e per autorità del buon popolo di queste colonie, che queste colonie unite sono e per diritto devono essere stati liberi e indipendenti; che esse sono svincolate da qualsiasi soggezione verso la Corona britannica e che qualsiasi legame politico tra esse e lo stato di Gran Bretagna è e deve essere assolutamente sciolto […].”

Una volta concluso il conflitto, la questione preminente che le ormai ex-colonie dovevano affrontare era quella di tentare di darsi uno statuto nazionale capace di garantire da una parte l’autonomia degli Stati singoli, dall’altra il coordinamento istituzionale delle loro politiche in senso unitario. Difatti, pur essendo vinta la guerra, la confederazione uscita dalla lotta contro gli Inglesi non era affatto un organismo unitario. Divenute Stati indipendenti, le tredici colonie si mostrarono gelosissime delle proprie autonomie e perciò poco disposte ad accettare uno svilimento, seppur parziale, del proprio potere, a favore di un governo federale rispecchiante gli interessi della collettività americana intera. Per fare solo un esempio, i piantatori della Virginia erano lontani dal comprendere i bisogni e le aspirazioni della borghesia commerciante e manifatturiera degli Stati del Nord, né questi erano minimamente sensibili agli interessi dei primi. Ricomparvero dunque sotto altra veste i contrasti di classe che avevano opposto all’inizio delle ostilità lealisti e indipendentisti.
Quelli che all’interno dei piccoli Stati sostenevano la necessità di costituire un forte governo centrale, detti Federalisti (legati per larga parte all’oligarchia mercantile della costa nord-orientale), erano fieramente avversati dagli Anti Federalisti (per larga parte proprietari terrieri), che intendevano invece riservare al governo federale un valore poco più che simbolico, lasciando pressoché intatti i diritti sovrani dei singoli Stati.

Di fronte al pericolo di un imminente ritorno offensivo degli Inglesi, una soluzione si rivelava necessaria. Fu così che dal 25 maggio al 17 settembre 1787 si riunirono a Filadelfia i rappresentanti dei nuovi Stati per stilare il testo della Costituzione repubblicana degli Stati Uniti, che entrerà in vigore il 4 marzo 1789. La Convenzione di Filadelfia riuscì a conciliare la sovranità dei singoli Stati con l’inderogabile esigenza di un superiore potere federale. Fu redatta ex novo una Costituzione, per la quale ogni Stato della confederazione rimase libero di darsi all’interno propri ordinamenti, anche se furono riservate al governo centrale le funzioni più importanti: la politica estera, la difesa, le finanze. Il nuovo Stato federale si ispirò ai principi di Montesquieu sulla separazione dei poteri: le funzioni legislative furono affidate ad un congresso bicamerale (costituito da una Camera dei rappresentanti e da un Senato), quelle esecutive spettarono a un presidente. Il potere giudiziario, distinto ed autonomo dagli altri due, fu sottoposto al controllo di una Corte suprema. Si stabilì infine che la Camera sarebbe stata eletta ogni due anni a suffragio popolare diretto (ma il diritto di voto e l’eleggibilità furono determinati dal censo), mentre il Senato, eletto per la durata di sei anni, sarebbe stato composto di ventisei membri, due per ogni Stato. Al capo dell’esecutivo, al presidente della confederazione, eletto ogni quattro anni, furono affidati i compiti di capo di Stato e di capo di governo. Repubblica presidenziale, dunque.
La Costituzione entrò in vigore dopo che tutti i singoli Stati la ebbero discussa e approvata, non senza resistenze e contrasti. Tra gli emendamenti successivi si rende necessaria la menzione del Bill of rights (legge dei diriti) del 1791, che fissò i tradizionali diritti di libertà del cittadino americano: libertà di religione (per cui si sancì il principio della separazione tra le varie Chiese e lo Stato), libertà di parola, di stampa, di riunione. Erano i principi che, in quegli stessi anni, venivano proclamati orgogliosamente in Francia dalla Rivoluzione vittoriosa. Primo presidente della confederazione fu proclamato George Washington, passato alla storia come il padre della patri.

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