Province e regioni a statuto speciale: cosa cambia.

Come cambiano con il referendum: province, stipendi e regioni a statuto speciale.

Le altre modifiche contenute nella riforma sono altrettanto importanti, anche se di impatto minore, soprattutto rispetto a quelle elencate precedentemente.
La riforma elimina dalla Costituzione la parola “province”, un ente che di fatto è già stato svuotato di gran parte delle sue funzioni. Una legge ordinaria determinerà in futuro come regolare le funzioni che tuttora rimangono di competenza delle province, quelle delle cosiddette “aree vaste”, cioè aree territoriali che comprendono più di un comune. Un’altra modifica permette allo Stato di stabilire tramite leggi ordinarie dei limiti agli stipendi dei consiglieri regionali, in modo che non possano superare quello del sindaco del capoluogo di regione.

Viene modificato anche il cosiddetto “regionalismo differenziato”, una disposizione che nella precedente riforma permetteva allo Stato centrale di assegnare ulteriore autonomia ad alcune regioni. Il procedimento per assegnare questa nuova autonomia aggiuntiva viene cambiato solo leggermente e l’iter potrà iniziare solo se la regione in esame si trova in “equilibrio di bilancio”, cioè coi conti in ordine. Non si tratta tuttavia di una disposizione che probabilmente avrà molti effetti: nessuna regione ha mai ottenuto autonomia aggiuntiva grazie a questa legge.
Un altro aspetto molto pubblicizzato della riforma è quello dei “costi standard”, cioè l’idea che per offrire beni e servizi simili le regioni debbano spendere simili quantità di risorse. L’applicazione pratica di questa disposizione però viene demandata a una legge ordinaria, quindi non è ancora chiaro se e quanto questo obbiettivo sarà raggiunto.

La riforma cambia anche la procedura da seguire per lo scioglimento da parte del governo di un consiglio regionale (un’eventualità avvenuta nel 1966 in Valle d’Aosta, ma che in anni recenti non si è più verificata). Un’altra novità riguarda la possibilità di poter rimuovere amministratori di istituzioni regionali o comunali in caso di gravi condizioni finanziarie dell’ente. Le regioni a statuto speciale sono escluse da gran parte di questo modifiche fino a che i loro statuti non saranno revisionati, processo che avverrà probabilmente nei prossimi anni. Per questo motivo, il Servizio Studi della Camera scrive che il risultato è che la riforma non tocca le attuali competenze delle regioni a statuto speciale e che “crea le condizioni per un ulteriore ampliamento delle competenze delle Regioni ad autonomia speciale rispetto a quelle a statuto ordinario”.

Lo scopo principale della riforma del Titolo V, comunque, rimane quello di ridurre il numero di cause tra Stato e regioni che la Corte costituzionale è costretta ad dirimere ogni anno. Il numero dei giudizi su questo tema, i cosiddetti “giudizi in via principale”, è aumentato moltissimo dalla riforma del 2001. Erano 35 nel 2000 e sono diventati 113 nel 2015, mentre alla fine dell’anno altri 131 risultavano ancora pendenti. Dietro a questo c’è la necessità impellente di dover sveltire l’elefantiaco sistema burocratico italiano.

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