La Carta dei Diritti degli Stati Uniti d’America

Un breve excursus preliminare alla stesura della Carta dei Diritti…

La Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (1776):

Il 4 luglio 1776 il Congresso degli Stati Uniti approvò la Dichiarazione di Indipendenza. Il suo principale autore, Thomas Jefferson, scrisse la Dichiarazione come spiegazione formale dei motivi per cui il 2 luglio il Congresso aveva votato dichiarando la propria Indipendenza dalla Gran Bretagna, più di un anno dopo lo scoppio della Guerra di Indipendenza Americana, e come dichiarazione del fatto che le tredici colonie americane non avrebbero più fatto parte, da quel momento in poi, dell’Impero Britannico.

La dichiarazione fu scritta dalla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta dallo stesso Jefferson, principale redattore della prima bozza, quindi John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Dal punto di vista filosofico, la Dichiarazione insisteva su due argomenti: i diritti individuali e il diritto alla rivoluzione. Queste idee furono ampiamente condivise dagli americani e si diffusero anche a livello internazionale, influenzando in modo particolare la Rivoluzione Francese.

La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787) e la Carta dei Diritti (1791):

Redatta nell’estate del 1787 a Filadelfia, la Costituzione degli Stati Uniti d’America è la legge fondamentale del sistema di governo federale statunitense e costituisce il documento che rappresenta una pietra miliare per il mondo occidentale. È la più antica costituzione nazionale scritta attualmente in uso; definisce i principali organi di governo e le relative giurisdizioni, nonché i diritti basilari dei cittadini.

I primi 10 emendamenti della Costituzione (la Carta dei Diritti, per l’appunto) entrarono in vigore il 15 dicembre 1791, per limitare i poteri del governo federale statunitense e proteggere i diritti di tutti i cittadini, i residenti e i visitatori sul territorio americano.

La Carta dei Diritti fu elaborata per proteggere la libertà di parola e di religione, il diritto di possedere e portare armi, la libertà di riunione e la libertà di petizione. Proibisce inoltre immotivate perquisizioni e confische di beni, punizioni crudeli e inconsuete, come anche l’auto-incriminazione forzata. Tra le protezioni legali che essa conferisce, la Carta proibisce al Congresso di promulgare leggi relative all’istituzione della religione e proibisce al governo federale di privare qualsiasi persona della propria vita, della libertà o della proprietà senza un regolare processo. Nel caso di crimini federali, richiede un’accusa formale da parte di un gran giurì per qualsiasi reato capitale “infamante”, e garantisce un rapido processo pubblico di fronte ad una giuria imparziale nel distretto in cui il crimine ha avuto luogo, oltre a impedire un secondo processo per lo stesso reato.

I dieci emendamenti alla Costituzione, diventati noti in seguito come il “Bill of Rights”, vennero adottati con i due terzi dei voti del primo Congresso degli Stati Uniti e ratificati, conformemente alla legge, dalle Assemblee legislative dei tre quarti degli Stati. Temendo molti cittadini che il nuovo governo centrale creato dalla Costituzione degli Stati Uniti acquistasse troppo potere, furono proposti a tutela del diritto di parola, di stampa e di religione e di altri diritti fondamentali.

Questi i dieci emendamenti, conosciuti con il nome di ‘Bill of Rights’ (Carta dei Diritti):

I Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
E’ vietato al Congresso di fare alcuna legge per il
riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne
il libero culto; o per limitare la libertà di parola, o
di stampa; o il diritto del Popolo a riunirsi in forma
pacifica, e a presentare petizioni al Governo per la
rettifica di torti subiti.

II Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Essendo un Milizia ben organizzata necessaria alla
sicurezza di uno Stato libero, non sarà usurpato il
diritto del Popolo a possedere e a portare armi.

III Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Nessun soldato verrà, in tempo di pace, acquartierato
in una dimora senza il consenso del relativo
Proprietario, né in tempo di guerra, se non nei modi
che verranno prescritti dalla legge.

IV Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Il diritto del Popolo alla sicurezza della propria
persona, casa, carte ed effetti, senza irragionevoli
perquisizioni e sequestri non potrà essere usurpato, né
verranno emessi Mandati se non con probabili motivi
suffragati da giuramento o solenne dichiarazione, con
una descrizione dettagliata del luogo da perquisire e
della persone o cose da sequestrare.

V Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Nessuno sarà tenuto a rispondere di un delitto
capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia
o accusa di un Gran Giurì, salvo che per quei casi
che insorgessero presso le forze navali o di terra, o
nella Milizia, quando si trovino in servizio attivo in
tempo di Guerra o di pericolo pubblico; né alcuno
verrà sottoposto due volte a pericolo di vita o di perdita
di arti per lo stesso reato; né sarà forzato in una causa
penale a testimoniare contro se stesso, né ad essere
privato della vita, della libertà o dei suoi beni senza un
debito processo di legge; né verrà requisita la proprietà
privata per uso pubblico senza un equo compenso.

VI Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
In qualsiasi procedimento penale, l’accusato avrà
diritto a un processo pubblico e sollecito, con una
giuria imparziale proveniente dallo Stato e dal distretto
ove fu commesso il reato; il quale distretto sarà stato
previamente identificato per legge; e avrà il diritto di
essere informato della natura e delle ragioni dell’accusa;
e di essere messo a confronto con i testi dell’accusa; e di
avere strumenti atti alla comparizione obbligatoria di testi
a suo favore, e all’assistenza di un Avvocato che lo difenda.

VII Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Nei processi di common law, ove il valore in disputa
ecceda i venti dollari, verrà preservato il diritto ad
un processo con giuria, e nessun fatto giudicato da
una giuria potrà in alcun modo essere risottoposto a
qualsiasi Corte degli Stati Uniti se non secondo le
norme della common law.

VIII Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Non si potrà chiedere una cauzione eccessiva, né imporre
ammende eccessive, né infliggere pene crudeli o inusitate.

IX Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti
non potrà intendersi nel senso di negare o svilire altri
diritti che il Popolo si sia riservato.

X Emendamento
(ratificato il 15 dicembre 1791)
I poteri che la Costituzione non ha delegato agli
Stati Uniti, né proibito agli Stati, sono riservati
rispettivamente ai singoli Stati, o al Popolo.

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