Guida al nuovo (ipotetico) Senato

Quali sarebbero le modifiche in cui incorrerebbe il Senato della Repubblica qualora il referendum del 4 dicembre dovesse veder prevalere il “Sì”?

Cominciamo a vedere come cambierebbe la composizione.

Secondo quanto dice la riforma, il Senato passerà da 315 a 100 membri (ma, in circostanze eccezionali, potrebbe averne qualcuno di più). I senatori non saranno più eletti direttamente, come avviene oggi, ma saranno scelti dalle assemblee regionali tra i consiglieri che le compongono e tra i sindaci della regione.
In tutto il Senato sarà composto da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica. Questi ultimi non ricopriranno più la carica di senatori a vita come oggi, ma resteranno per sette anni e non potranno essere nominati una seconda volta. I senatori di nomina presidenziale non possono essere più di cinque, quindi, in caso di vittoria dei “Sì” al referendum, il presidente della Repubblica potrà nominarne soltanto uno, visto che attualmente sono in carica quattro senatori a vita.
Alla fine del mandato, gli ex presidenti della Repubblica diventeranno invece senatori a vita. Il numero totale dei senatori, quindi, può essere superiore a 100, come detto in precedenza. I nuovi senatori non percepiranno l’indennità, cioè lo stipendio, ma avranno comunque diritto alle spese per sostenere il soggiorno a Roma e quelle per l’esercizio del mandato. Si parla di circa 6.500 euro al mese. I senatori, come adesso, saranno dotati di immunità parlamentare. Quindi, per intercettarli o arrestarli, la magistratura dovrà prima ottenere il consenso del Senato.

Come si eleggerebbero i componenti del Senato

La riforma costituzionale prevede che il Senato venga eletto in maniera indiretta. Non saranno quindi gli elettori a scegliere direttamente i senatori, ma i singoli consigli regionali decideranno quali consiglieri e quali sindaci inviare al Senato. Ogni regione eleggerà senatori in proporzione alla sua popolazione, ma nessuna regione ne potrà eleggere meno di due (la regione più popolosa, la Lombardia, ne eleggerà in tutto 14). Le provincie autonome di Trento e Bolzano eleggeranno due senatori a testa (un sindaco e un consigliere provinciale ciascuna). Il mandato dei senatori sarà legato a quello delle istituzioni territoriali che rappresentano: i sindaci-senatori, quindi, rimarranno in Senato fino a che saranno in carica come sindaci e i consiglieri regionali rimarranno in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale.
La Costituzione prevede anche una disposizione che permette agli elettori di indicare chi vogliono eleggere al Senato. Nell’articolo 2 della riforma, che andrà a modificare l’articolo 57 della Costituzione, è scritto che l’elezione dei Senatori deve avvenire:
[…] in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. […] Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
Significa che le modalità esatte con cui i consigli regionali sceglieranno i senatori dovranno essere stabilite con una legge ordinaria (che seguirà la procedura bicamerale). Della legge ordinaria che dovrà attuare queste disposizioni ancora non si ha piena conoscenza, ed è un punto, questo, che dovrà esser chiarito con estrema urgenza.

Nel prossimo articolo vedremo come cambierebbero, eventualmente, i poteri e le funzioni del nuovo Senato.

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