Il bicameralismo perfetto (o paritario)

La base della riforma costituzionale sulla quale siamo chiamati ad esprimerci il 4 dicembre è il superamento del bicameralismo paritario. Cosa si intende con bicameralismo paritario? Dopo la dittatura fascista e la fine della seconda guerra mondiale, i costituenti decisero di adottare questo sistema per garantire un più sicuro funzionamento democratico e un efficiente bilanciamento dei poteri. Oggi, la Camera e il Senato svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente: votano la fiducia al governo e una legge, per essere approvata, deve avere il sì di entrambe le Camere. Dunque, in pratica, vengono assegnati gli stessi identici poteri ad ambedue le camere che formano il Parlamento. Il procedimento legislativo con il sistema del bicameralismo perfetto è più complicato e lento del bicameralismo imperfetto, in quanto i disegni di legge vengono discussi, emendati e approvati da uno dei due rami del Parlamento, quindi passano all’altro che può approvarli in via definitiva solo senza modificare in nulla il disegno di legge; in caso contrario il testo dovrà ritornare nuovamente al ramo del parlamento che lo ha esaminato per la prima volta. Se il testo viene modificato dal Senato deve ritornare alla Camera e viceversa (la cosiddetta “navetta parlamentare”).

Vi sono comunque alcune differenze di composizione e di funzione tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Le differenze di composizione riguardano:
la diversa consistenza numerica: 630 deputati e 315 senatori elettivi (inclusi quelli eletti nelle circoscrizioni estere);
la presenza di senatori a vita non eletti (gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita, il Presidente della Repubblica può nominare cinque senatori a vita, scelti fra quei cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario);
la differenza nell’elettorato attivo e passivo delle due camere:
sono elettori della Camera coloro che hanno la maggiore età, mentre occorrono 25 anni per votare per il Senato;
possono essere eletti alla Camera coloro che hanno compiuto 25 anni, mentre per il Senato occorre aver raggiunto i 40 anni;
i sistemi elettorali delle due camere sono differenti (quello del Senato deve essere su base regionale, in base all’articolo 57 della Costituzione).

Le differenze di funzione sono invece:
il Presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di morte, dimissioni o impossibilità a svolgere il ruolo, ed è considerato la seconda carica istituzionale dello Stato;
il Presidente della Camera dei deputati presiede anche le sedute a camere congiunte, ed è considerato la terza carica istituzionale dello Stato.

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