La Dichiarazione del 1789

Abbiamo già menzionato e sottolineato l’importanza storica che rivestì la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, soprattutto in relazione al contesto storico in cui venne emanata. Perché una Costituzione sia buona, logicamente, occorre che essa sia fondata sui diritti dell’uomo, e li protegga ad ogni costo. A onor del vero, la necessità di definire e delineare con estrema chiarezza questi diritti era stata avanzata già prima della presa della Bastiglia. Così, sull’eco della Dichiarazione d’indipendenza americana, la Francia rivoluzionaria formula la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. In questo articolo intendo presentare sommariamente (e non integralmente) la premessa generale e i principali articoli che, approvati nell’agosto 1789 dall’Assemblea nazionale, saranno posti a capo della Costituzione della nuova Francia votata il 3 settembre 1791. Anche se alcuni di questi articoli rivelano profonde ambivalenze, mentre altri verranno addirittura contraddetti dalle successive risoluzioni della stessa Assemblea costituente, essi conservano intatto ancora oggi il loro valore di principio; tanto è vero che furono introdotti in tutte le Costituzioni liberali dell’Ottocento.

Per quanto riguarda il principio della libertà (Art. 4), la Dichiarazione dei diritti segue l’ispirazione di Montesquieu: libera espansione dell’individuo nel rispetto dei diritti altrui (la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri). Insieme alla rivendicazione della libertà personale, si ribadiscono la libertà politica e la libertà di pensiero; ma libertà significa anche sovrana disponibilità dei propri beni, e questo è un punto centrale: la rivendicazione del diritto di proprietà (Art. 17) nel 1789 suonava polemica e rivoluzionaria nei confronti dell’Ancien Régime, ancorato e ispirato arcaicamente ancora al feudale possesso.

Se in questa Dichiarazione si può riconoscere l’eco delle libertà inglesi conquistate attraverso le rivoluzioni del secolo XVII e della Dichiarazione di indipendenza dei coloni americani del 1776, dobbiamo anche notare tuttavia che qui i diritti del cittadino sono proclamati in termini universali ed assumono un rilievo che né la libertà inglese né quella americana presumevano di avere: soltanto questa sorta di universalità avrebbe potuto dare alle iniziative della Costituente quell’autorità irrecusabile della quale i rivoluzionari francesi sentivano l’importanza nel momento in cui affrontavano il difficile compito di creare un nuovo potere interno a quello antico.

Questa la premessa:
I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri […] In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino…

Art. 1.- Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2.- Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo, Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3.- Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4.- La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limite solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
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